(Allegato Nuovo Statuto dell'Associazione Italiana della Croce Rossa- art. 37)
                              Art. 37. 
 
                   Consiglio direttivo provinciale 
 
  1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da: 
    a) il presidente provinciale; 
    b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale  fra  i  propri
componenti; 
    c)  i  vertici  provinciali  delle  componenti  volontaristi  che
operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale. 
  2. Il consiglio direttivo provinciale: 
    a) nomina tra i propri componenti e su  proposta  del  presidente
provinciale, il vice presidente provinciale; 
    b) delibera in merito ai programmi ed ai  piani  di  attivita'  e
indica  le  priorita'  e  gli  obiettivi  strategici   del   comitato
provinciale in coerenza con quanto disposto dal  consiglio  direttivo
nazionale e dal consiglio direttivo regionale; 
    c)  propone  un  proprio  bilancio  di  previsione,  le  relative
variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita'
svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale; 
    d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e  lo
scioglimento dei comitati locali; 
    e)  vigila  sull'andamento  dell'attivita'  dell'Associazione  in
ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con  riguardo
anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche
dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze  locali
ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato
regionale. 
  3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i  suoi  membri
possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola  volta
consecutivamente.