Art. 37. Consiglio direttivo provinciale 1. Il consiglio direttivo provinciale e' composto da: a) il presidente provinciale; b) i sei membri eletti dall'assemblea provinciale fra i propri componenti; c) i vertici provinciali delle componenti volontaristi che operano nell'ambito territoriale del comitato provinciale. 2. Il consiglio direttivo provinciale: a) nomina tra i propri componenti e su proposta del presidente provinciale, il vice presidente provinciale; b) delibera in merito ai programmi ed ai piani di attivita' e indica le priorita' e gli obiettivi strategici del comitato provinciale in coerenza con quanto disposto dal consiglio direttivo nazionale e dal consiglio direttivo regionale; c) propone un proprio bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e la relazione annuale sull'attivita' svolta da sottoporre all'approvazione dell'assemblea provinciale; d) propone al consiglio direttivo nazionale la costituzione e lo scioglimento dei comitati locali; e) vigila sull'andamento dell'attivita' dell'Associazione in ambito provinciale e sull'attivita' dei comitati locali con riguardo anche agli ambiti di attivita' di tutte le componenti volontaristiche dell'Associazione, verificandone la rispondenza alle esigenze locali ed alla programmazione nazionale e regionale, riferendone al comitato regionale. 3. Il consiglio dura in carica quattro anni e tutti i suoi membri possono essere confermati, con le medesime procedure, una sola volta consecutivamente.