(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  Chi in tempo debito (art. 32 e 33) non restituisce le  opere  avute
in prestito dalla biblioteca, e' sospeso dal prestito. 
 
  So entro un mese dalla notificazione della  sospensione  non  abbia
restituito il libro o non l'abbia sostituito con un  altro  esemplare
identico, viene escluso dal  prestito  ed  invitato  dal  capo  della
biblioteca  a  versare  alla  tesoreria   dello   Stato   una   somma
corrispondente al doppio del valore venale  del  libro  e  della  sua
rilegatura. Se si tratti di un libro fuori di commercio, il valore di
esso e' fissato dal bibliotecario. 
 
  Chi  non  ottemperi  a  questa  disposizione  e'  dal  capo   della
biblioteca denunziato all'autorita' giudiziaria per  il  risarcimento
dei danni. 
 
  L'elenco  di  questi  esclusi  dal  prestito  e'   pubblicato   nel
Bollettino ufficiale della pubblica istruzione.