(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
  Chi e' sospeso dal prestito puo' osservi riammesso dal  capo  della
biblioteca, a cui deve rivolgere domanda legale in carta da bollo  da
60 centesimi. 
 
  Chi fu escluso dal prestito, dopo aver risarcito  il  danno  recato
alla biblioteca, deve, per chiedere la riammissione,  rivolgere,  per
mezzo del capo della biblioteca, legale istanza al ministro il  quale
delibera, sentito il parere del capo della biblioteca.