(Allegato 1)
                                                           Allegato 1 
 
                                  (previsto dall'articolo 3, comma 1) 
 
                    Principi generali o postulati 
 
    1. Principio dell'annualita' 
    2. Principio dell'unita' 
    3. Principio dell'universalita' 
    4. Principio dell'integrita' 
    5. Principio della veridicita',  attendibilita',  correttezza,  e
comprensibilita' 
    6. Principio della significativita' e rilevanza 
    7. Principio della flessibilita' 
    8. Principio della congruita' 
    9. Principio della prudenza 
    10. Principio della coerenza 
    11. Principio della continuita' e della costanza 
    12. Principio della comparabilita' e della verificabilita' 
    13. Principio della neutralita' 
    14. Principio della pubblicita' 
    15. Principio dell'equilibrio di bilancio 
    16. Principio della competenza finanziaria 
    17. Principio della competenza economica 
    18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
 
                    1. Principio della annualita' 
 
    I documenti del sistema di bilancio, sia  di  previsione  sia  di
rendicontazione,  sono  predisposti  con   cadenza   annuale   e   si
riferiscono. ad un  periodo  di  gestione  che  coincide  con  l'anno
solare. Nella predisposizione dei documenti annuali di  bilancio,  le
previsioni per l'esercizio di riferimento sono elaborate  sulla  base
di una programmazione di medio periodo, con  un  orizzonte  temporale
almeno triennale 
 
                      2. Principio dell'unita' 
 
    La singola amministrazione  pubblica  e'  una  entita'  giuridica
unica e unitaria, pertanto, deve essere unico e unitario sia  il  suo
bilancio di previsione, sia il suo rendiconto e bilancio d'esercizio. 
    E'   il   complesso   unitario   delle   entrate   che   finanzia
l'amministrazione pubblica e quindi sostiene cosi' la totalita' delle
sue spese durante la gestione. 
    I documenti contabili non possono essere  articolati  in  maniera
tale da destinare  alcune  fonti  di  entrata  a  copertura  solo  di
determinate e specifiche spese, salvo diversa disposizione normativa. 
 
                  3. Principio della universalita' 
 
    Il sistema di bilancio  ricomprende  tutte  le  finalita'  e  gli
obiettivi  di  gestione,  nonche'  i  relativi   valori   finanziari,
economici e patrimoniali riconducibili alla  singola  amministrazione
pubblica,  al  fine  di  fornire  una  rappresentazione  veritiera  e
corretta   della   complessa    attivita'    amministrativa    svolta
nell'esercizio  e   degli   andamenti   dell'amministrazione,   anche
nell'ottica degli equilibri economico -  finanziari  del  sistema  di
bilancio. 
    Sono  incompatibili  con  il  principio   dell'universalita'   le
gestioni fuori bilancio, consistenti  in  gestioni  poste  in  essere
dalla singola amministrazione o da sue articolazioni organizzative  -
che non  abbiano  autonomia  gestionale  -  che  non  transitano  nel
bilancio. Le contabilita'  separate,  ove  ammesse  dalla  normativa,
devono essere ricondotte al sistema di bilancio  dell'amministrazione
entro i termini dell'esercizio. 
 
                    4. Principio della integrita' 
 
    Nel bilancio di previsione e nei documenti di rendicontazione  le
entrate devono essere iscritte al lordo delle spese sostenute per  la
riscossione e di altre eventuali spese ad esse connesse e, parimenti,
le spese devono essere iscritte al  lordo  delle  correlate  entrate,
senza compensazioni di partite. 
    Lo stesso principio si applica a tutti i valori  del  sistema  di
bilancio,  quindi  anche  ai  valori  economici  ed  alle   grandezze
patrimoniali che si ritrovano nel conto economico  e  nel  conto  del
patrimonio. 
 
5.  Principio  della  veridicita'  attendibilita',   correttezza,   e
                          comprensibilita' 
 
    Il principio della  «veridicita'»  fa  esplicito  riferimento  al
principio del true and fair view che ricerca nei  dati  contabili  di
bilancio la rappresentazione delle reali condizioni delle  operazioni
di gestione  di  natura  economica,  patrimoniale  e  finanziaria  di
esercizio. 
    Il principio della veridicita' non si applica solo  ai  documenti
di  rendicontazione  e  alla  gestione,  ma  anche  ai  documenti  di
previsione nei quali e' da intendersi come rigorosa  valutazione  dei
flussi  finanziari  (e  nel  caso  anche  economici)  generati  dalle
operazioni che si svolgeranno nel futuro periodo di  riferimento.  Si
devono quindi evitare le sottovalutazioni e le sopravalutazioni delle
singole poste che invece devono essere valutate secondo una  rigorosa
analisi di controllo. 
    Una corretta  interpretazione  del  principio  della  veridicita'
richiede anche  l'enunciazione  degli  altri  postulati  di  bilancio
(attendibilita', correttezza e  comprensibilita').  Il  principio  di
veridicita' e' quindi da considerarsi un obiettivo a  cui  tendono  i
postulati e i principi contabili generali. 
    Le previsioni e in generale  tutte  le  valutazioni  a  contenuto
economico -  finanziario  e  patrimoniale,  devono  essere,  inoltre,
sostenute da accurate analisi di tipo storico e programmatico  o,  in
mancanza, da altri idonei  ed  obiettivi  parametri  di  riferimento,
nonche' da fondate aspettative di acquisizione e  di  utilizzo  delle
risorse al  fine  di  rendere  attendibili  i  documenti  predisposti
(principio dell'attendibilita'). Tale principio  non  e'  applicabile
solo ai documenti contabili di programmazione e previsione, ma  anche
al rendiconto e al bilancio d'esercizio, per la redazione  dei  quali
occorre un processo di valutazione.  Il  principio  in  argomento  di
estende ai documenti descrittivi ed  accompagnatori.  Un'informazione
contabile e'  attendibile  se  e'  scevra  da  errori  e  distorsioni
rilevanti e se gli utilizzatori possono fare affidamento su di  essa.
L'oggettivita' degli andamenti storici e dei  suddetti  parametri  di
riferimento, ad integrazione di quelli eventualmente  previsti  dalle
norme, consente di effettuare razionali e significative  comparazioni
nel tempo e nello  spazio  e,  a  parita'  di  altre  condizioni,  di
avvicinarsi alla realta' con un maggior grado di approssimazione. 
    Il rispetto formale e sostanziale delle norme che disciplinano la
redazione dei documenti contabili di programmazione e previsione,  di
gestione  e   controllo   e   di   rendicontazione   deve,   inoltre,
caratterizzare la formazione dei citati  documenti  (principio  della
correttezza). Infatti, il  principio  della  correttezza  si  estende
anche ai principi contabili generali e applicati che costituiscono  i
fondamenti e le regole di  carattere  generale  cui  deve  informarsi
l'intero sistema di bilancio, anche non previste da norme giuridiche,
ma che ispirano il buon andamento dei sistemi contabili  adottati  da
ogni  specifica  amministrazione   pubblica.   Il   principio   della
correttezza si applica anche alle comunicazioni e ai dati oggetto del
monitoraggio da parte delle istituzioni  preposte  al  governo  della
finanza pubblica. 
    Infine, il sistema di bilancio deve essere comprensibile  e  deve
percio' presentare una chiara classificazione delle voci finanziarie,
economiche   e   patrimoniali   (principio    della    chiarezza    o
comprensibilita'). Il principio della chiarezza o comprensibilita' e'
rafforzativo  del  principio  base  della  veridicita'  .Al  fine  di
consentire una  rappresentazione  chiara  dell'attivita'  svolta,  le
registrazioni contabili  ed  i  documenti  di  bilancio  adottano  il
sistema di  classificazione  previsto  dall'ordinamento  contabile  e
finanziario, uniformandosi alle  istruzioni  dei  relativi  glossari.
L'articolazione  del  sistema  di  bilancio  deve  essere   tale   da
facilitarne  -  tra  l'altro  -  la  comprensione  e  permetterne  la
consultazione  rendendo  evidenti   le   informazioni   previsionali,
gestionali e di rendicontazione in esso contenute. .  Il  sistema  di
bilancio deve essere corredato da una informativa  supplementare  che
faciliti  la  comprensione  e   l'intelligibilita'   dei   documenti.
L'adozione di una corretta classificazione  dei  documenti  contabili
costituisce una  condizione  necessaria  per  garantire  il  corretto
monitoraggio e consolidamento  dei  conti  pubblici  da  parte  delle
istituzioni preposte  al  coordinamento  e  controllo  della  finanza
pubblica. 
    Una qualita' essenziale delle informazioni contenute nel  sistema
di  bilancio  e'  che  esse  siano  prontamente  comprensibili  dagli
utilizzatori e che abbiano la capacita' di garantire sinteticita'  ed
al tempo stesso analiticita'  delle  conoscenze.  A  tale  scopo,  si
assume  che  gli  utilizzatori  possano  con  la  normale   diligenza
esaminare i dati contabili dei bilanci  ed  abbiano  una  ragionevole
conoscenza  dell'attivita'   svolta   dall'amministrazione   pubblica
considerata e dei sistemi contabili adottati, al  fine  di  ottenere,
dagli elementi  quantitativi  e  qualitativi  disponibili,  chiare  e
trasparenti informazioni. 
    I documenti contabili  che  non  rispettano  il  principio  della
veridicita' e tutti gli altri principi  allo  stesso  collegati,  non
possono acquisire il parere favorevole da parte degli organi preposti
al controllo e alla revisione contabile. 
 
           6. Principio della significativita' e rilevanza 
 
    Per essere utile, un'informazione deve essere  significativa  per
le  esigenze  informative  connesse  al  processo  decisionale  degli
utilizzatori. L'informazione e' qualitativamente significativa quando
e' in grado di influenzare le decisioni degli utilizzatori aiutandoli
a valutare gli eventi passati, presenti o futuri, oppure  confermando
o correggendo valutazioni da loro effettuate precedentemente. 
    Il procedimento di formazione del  sistema  di  bilancio  implica
delle stime o  previsioni.  Pertanto,  la  correttezza  dei  dati  di
bilancio non si riferisce soltanto all'esattezza  aritmetica,  bensi'
alla ragionevolezza,  ed  all'applicazione  oculata  e  corretta  dei
procedimenti di valutazione adottati nella stesura  del  bilancio  di
previsione, del rendiconto e del bilancio d'esercizio. 
    Errori,  semplificazioni  e  arrotondamenti   sono   tecnicamente
inevitabili e trovano il loro limite nel concetto di rilevanza;  essi
cioe' non devono essere di portata tale da avere un effetto rilevante
sui dati del sistema  di  bilancio  e  sul  loro  significato  per  i
destinatari. 
    L'effetto deve essere anche  valutato  ai  fini  degli  equilibri
finanziari ed economici del bilancio di previsione, del rendiconto  e
del bilancio d'esercizio. 
    L'informazione  e'  rilevante  se  la  sua  omissione  o   errata
presentazione puo' influenzare le decisioni degli utilizzatori  prese
sulla base del  sistema  di  bilancio.  La  rilevanza  dipende  dalla
dimensione quantitativa della posta, valutata comparativamente con  i
valori complessivi del sistema di bilancio, e  dall'errore  giudicato
nelle specifiche circostanze di omissione o errata presentazione. 
 
                  7. Principio della flessibilita' 
 
    Nel sistema del bilancio di previsione i  documenti  non  debbono
essere interpretati come immodificabili, perche' questo comporterebbe
una rigidita' nella gestione che puo' rivelarsi controproducente. 
    Il principio di flessibilita' e' volto a trovare all'interno  dei
documenti contabili di programmazione e  previsione  di  bilancio  la
possibilita' di fronteggiare gli effetti derivanti dalle  circostanze
imprevedibili e straordinarie che si possono manifestare  durante  la
gestione, modificando i valori a suo tempo approvati dagli organi  di
governo. 
    Per tale finalita' la legge disciplina  l'utilizzo  di  strumenti
ordinari, come il fondo di riserva, destinati a garantire le  risorse
da impiegare a copertura delle spese relative a eventi prevedibili  e
straordinari. 
    Un eccessivo ricorso agli altri strumenti di flessibilita', quali
le variazioni di bilancio, va visto come fatto  negativo,  in  quanto
inficia l'attendibilita' del processo di programmazione e  rende  non
credibile il complesso del sistema di bilancio. 
    Differente funzione ha  la  flessibilita'  dei  bilanci  in  sede
gestionale,  volta  a  consentire  variazioni  compensative  tra   le
missioni e tra programmi conseguenti a provvedimenti di trasferimenti
del  personale  all'interno  di   ciascuna   amministrazione   e   la
rimodulazione delle dotazioni finanziarie interne a  ogni  programma.
Non e' consentito l'utilizzo degli stanziamenti in conto capitale per
finanziare spese correnti. 
    Il principio di flessibilita'  si  applica  non  solo  ai  valori
finanziari contenuti nel bilancio di previsione su  cui  transita  la
funzione autorizzatoria, ma anche ai documenti di programmazione  sui
quali si fonda la gestione ed il relativo controllo interno. 
    E' necessario che nella relazione illustrativa  delle  risultanze
di esercizio si dia adeguata informazione sul numero, sull'entita'  e
sulle  ragioni  che  hanno  portato  a  variazioni  di  bilancio   in
applicazione del principio e altresi' sull'utilizzo  degli  strumenti
ordinari di flessibilita' previsti nel bilancio di previsione. 
 
                    8. Principio della congruita' 
 
    La congruita' consiste nella verifica dell'adeguatezza dei  mezzi
disponibili rispetto ai fini stabiliti. Il  principio  si  collega  a
quello  della  coerenza,  rafforzandone  i  contenuti  di   carattere
finanziario, economico  e  patrimoniale,  anche  nel  rispetto  degli
equilibri di bilancio. 
    La congruita' delle entrate e delle spese deve essere valutata in
relazione agli obiettivi programmati, agli andamenti  storici  ed  al
riflesso nel periodo degli impegni pluriennali che sono coerentemente
rappresentati nel sistema di bilancio  nelle  fasi  di  previsione  e
programmazione, di gestione e rendicontazione. 
 
                     9. Principio della prudenza 
 
    Il  principio  della  prudenza  si  applica  sia  nei   documenti
contabili di programmazione e del bilancio  di  previsione,  sia  nel
rendiconto e bilancio d'esercizio. 
    Nel bilancio di previsione, piu' precisamente nei  documenti  sia
finanziari sia economici, devono essere iscritte solo  le  componenti
positive  che  ragionevolmente  saranno   disponibili   nel   periodo
amministrativo considerato, mentre  le  componenti  negative  saranno
limitate alle sole voci  degli  impegni  sostenibili  e  direttamente
collegate alle risorse previste. 
    Nei documenti contabili di  rendicontazione  il  principio  della
prudenza comporta che  le  componenti  positive  non  realizzate  non
devono essere contabilizzate, mentre  tutte  le  componenti  negative
devono essere contabilizzate e quindi rendicontate, anche se non sono
definitivamente realizzate. 
    Il principio della prudenza cosi' definito rappresenta uno  degli
elementi  fondamentali  del  processo  formativo  delle   valutazioni
presenti nei documenti contabili del  sistema  di  bilancio.  I  suoi
eccessi devono pero' essere evitati perche' sono  pregiudizievoli  al
rispetto della rappresentazione veritiera  e  corretta  delle  scelte
programmatiche e degli andamenti effettivi della  gestione  e  quindi
rendono il sistema di bilancio inattendibile. 
    Il principio della prudenza non deve  condurre  all'arbitraria  e
immotivata  riduzione  delle  previsioni  di  entrata,   proventi   e
valutazioni del patrimonio, bensi' esprimere qualita'  di  giudizi  a
cui deve informarsi un procedimento valutativo e  di  formazione  dei
documenti del sistema di bilancio che risulti veritiero  e  corretto.
Cio' soprattutto nella ponderazione dei  rischi  e  delle  incertezze
connessi agli andamenti  operativi  degli  enti  e  nella  logica  di
assicurare  ragionevoli  stanziamenti  per   la   continuita'   dell'
amministrazione. 
 
                    10. Principio della coerenza 
 
    Occorre  assicurare  un  nesso  logico  e  conseguente   fra   la
programmazione,  la  previsione,  gli   atti   di   gestione   e   la
rendicontazione generale.  La  coerenza  implica  che  queste  stesse
funzioni ed i documenti contabili e non,  ad  esse  collegati,  siano
strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso  logico
infatti  deve  collegare  tutti  gli   atti   contabili   preventivi,
gestionali  e  consuntivi,  siano  essi  di  carattere   strettamente
finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi
e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di  breve  o
di lungo termine. 
    La coerenza interna implica: 
      - in sede  preventiva,  che  gli  strumenti  di  programmazione
pluriennale  e  annuale   siano   conseguenti   alla   pianificazione
dell'ente; 
      - in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in
contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli  strumenti
di programmazione pluriennale  e  annuale  e  non  pregiudichino  gli
equilibri finanziari ed economici; 
      - in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato  lo
scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi. 
    La coerenza interna del sistema  di  bilancio  riguarda  anche  i
criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformita'
ai postulati e  principi  generali  e  concerne  le  strutture  e  le
classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel  rendiconto
e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere  tra
loro comparabili non solo da un punto di vista formale  ma  anche  di
omogeneita' e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di
contenuto dei fenomeni esaminati. 
    La coerenza esterna comporta una connessione fra il  processo  di
programmazione,    previsione,     gestione     e     rendicontazione
dell'amministrazione pubblica, le direttive e le  scelte  strategiche
di altri livelli di governo del  sistema  pubblico  anche  secondo  i
principi di coordinamento della finanza pubblica. 
 
          11. Principio della continuita' e della costanza 
 
    La valutazione delle poste  contabili  di  bilancio  deve  essere
fatta  nella  prospettiva   della   continuazione   delle   attivita'
istituzionali per le quali l'amministrazione pubblica e'  costituita.
Il principio della continuita' si fonda sulla considerazione che ogni
sistema aziendale, sia pubblico sia  privato,  deve  rispondere  alla
preliminare caratteristica di essere  atto  a  perdurare  nel  tempo.
Pertanto  le  valutazioni   contabili   finanziarie,   economiche   e
patrimoniali del sistema di bilancio devono rispondere  al  requisito
di essere fondate su criteri  tecnici  e  di  stima  che  abbiano  la
possibilita'  di  continuare  ad  essere  validi  nel  tempo,  se  le
condizioni gestionali  non  saranno  tali  da  evidenziare  chiari  e
significativi cambiamenti. Il principio si applica anche al  fine  di
garantire equilibri economico - finanziari che siano salvaguardati  e
perdurino nel tempo. Il principio della continuita' riguarda anche  i
dati contabili che nella successione del tempo devono essere rilevati
e  rappresentati  con  correttezza  nelle  situazioni  contabili   di
chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili. 
    Inoltre, la  costanza  di  applicazione  dei  principi  contabili
generali e di quelli particolari di valutazione e'  uno  dei  cardini
delle  determinazioni  finanziarie,  economiche  e  patrimoniali  dei
bilanci di previsione, della  gestione,  del  rendiconto  e  bilancio
d'esercizio (principio della costanza). Infatti, Il  principio  della
continuita' e quello della costanza dei criteri applicati introducono
le condizioni essenziali per la comparabilita' delle valutazioni  tra
i  documenti  contabili  del   bilancio   di   previsione   e   della
rendicontazione e delle singole e sintetiche valutazioni  nel  tempo,
anche connesse con i processi gestionali. L'eventuale cambiamento dei
criteri particolari di valutazione adottati, deve  rappresentare  un'
eccezione  nel  tempo  che   risulti   opportunamente   descritta   e
documentata  in  apposite  relazioni  nel  contesto  del  sistema  di
bilancio. Il principio della costanza, insieme agli altri  postulati,
risponde  alla  logica  unitaria  di  rappresentare  nel  sistema  di
bilancio, mediante i diversi valori contabili  di  tipo  finanziario,
economico  e  patrimoniale,  la   coerenza,   la   chiarezza   e   la
significativita' delle scelte di  programmazione,  della  gestione  e
delle risultanze finali di esercizio. 
 
        12. Principio della comparabilita' e verificabilita' 
 
    Gli utilizzatori delle informazioni di bilancio devono essere  in
grado di comparare nel tempo le informazioni, analitiche e sintetiche
di singole o complessive poste economiche, finanziarie e patrimoniali
del sistema di bilancio,  al  fine  di  identificarne  gli  andamenti
tendenziali. Gli utilizzatori, inoltre,  devono  poter  comparare  le
informazioni di bilancio anche tra enti  pubblici  diversi,  e  dello
stesso  settore,  al  fine  di  valutarne  le  diverse  potenzialita'
gestionali, gli orientamenti strategici e le qualita' di una  sana  e
buona amministrazione. Deve essere consentita  anche  la  valutazione
delle  situazioni   patrimoniali,   degli   andamenti   economici   e
finanziari, nonche' delle relative modificazioni. 
    Il  costante  e  continuo  rispetto  dei  principi  contabili  e'
condizione necessaria  per  la  comparabilita'  spazio-temporale  dei
documenti del sistema di bilancio sia per gli  organi  di  governance
interna ed esterna alla stessa singola amministrazione pubblica a cui
ci si riferisce, sia per ogni categoria di portatori di interesse che
vuole ottenere informazioni sulla gestione pubblica. 
    Un'importante implicazione della caratteristica qualitativa della
comparabilita' e' che gli utilizzatori siano informati  dei  principi
contabili impiegati nella preparazione dei documenti e dei  dati  che
compongono  il  sistema  di  bilancio,   di   qualsiasi   cambiamento
nell'applicazione  di  tali  principi  e  degli   effetti   di   tali
cambiamenti. 
    Il requisito di comparabilita' non  deve  essere  un  impedimento
all'introduzione dei principi  contabili  applicativi  piu'  adeguati
alla specifica operazione. Non e' appropriato che  un'amministrazione
pubblica continui a contabilizzare nel medesimo modo un'operazione od
un evento se  il  criterio  adottato  non  e'  conforme  al  disposto
normativo ed ai principi contabili. 
    Nell'ambito   della   stessa    amministrazione    pubblica    la
comparabilita'  dei  bilanci  in  periodi  diversi  e'  possibile  se
sussistono le seguenti condizioni: 
      - la forma di presentazione  e'  costante,  cioe'  il  modo  di
esposizione delle voci deve essere uguale o almeno comparabile; 
      - i criteri di valutazione adottati  sono  mantenuti  costanti.
L'eventuale  cambiamento  deve  essere  giustificato  da  circostanza
eccezionale per frequenza  e  natura.  In  ogni  caso  l'effetto  del
cambiamento dei criteri di valutazione sul risultato dell'esercizio e
sul patrimonio netto deve essere adeguatamente illustrato e motivato; 
      - i mutamenti strutturali nell'organizzazione e gli  eventi  di
natura straordinaria devono essere chiaramente evidenziati. 
      Inoltre, l'informazione patrimoniale, economica e  finanziaria,
e  tutte  le  altre  fornite  dal  sistema  di   bilancio   di   ogni
amministrazione pubblica, devono essere  verificabili  attraverso  la
ricostruzione del procedimento valutativo seguito. A  tale  scopo  le
amministrazioni   pubbliche   devono   conservare    la    necessaria
documentazione  probatoria  (principio  della  Verificabilita').   La
verificabilita' delle informazioni non riguarda solo la gestione e la
rendicontazione ma anche il processo di programmazione e di  bilancio
per ricostruire adeguatamente e documentalmente  il  procedimento  di
valutazione che ha condotto alla formulazione delle previsioni e  dei
contenuti della programmazione e dei relativi obiettivi. 
 
            13. Principio di neutralita' o imparzialita' 
 
    La redazione dei documenti contabili deve  fondarsi  su  principi
contabili indipendenti ed imparziali verso tutti i destinatari, senza
servire o favorire gli interessi o le esigenze di particolari gruppi.
La neutralita' o imparzialita'  deve  essere  presente  in  tutto  il
procedimento formativo del sistema di bilancio, sia di programmazione
e previsione, sia di gestione e di rendicontazione,  soprattutto  per
quanto concerne gli elementi soggettivi. 
    La presenza di elementi soggettivi di stima non e' condizione per
far   venir   meno   l'imparzialita',   la   ragionevolezza   e    la
verificabilita'. Discernimento, oculatezza e giudizio sono alla  base
dei  procedimenti  e  delle  metodologie  di  ragioneria  a  cui   la
preparazione dei documenti contabili deve informarsi e richiedono due
requisiti  essenziali,  la  competenza  e  la  correttezza   tecnica.
L'imparzialita' contabile va intesa come l'applicazione competente  e
tecnicamente  corretta  del  processo  di  formazione  dei  documenti
contabili, del bilancio di previsione, del rendiconto e del  bilancio
d'esercizio, che richiede discernimento, oculatezza  e  giudizio  per
quanto concerne gli elementi soggettivi. 
 
                   14. Principio della pubblicita' 
 
    Il sistema di  bilancio  assolve  una  funzione  informativa  nei
confronti degli utilizzatori  dei  documenti  contabili.  E'  compito
dell'amministrazione  pubblica  rendere   effettiva   tale   funzione
assicurando ai  cittadini  ed  ai  diversi  organismi  sociali  e  di
partecipazione  la   conoscenza   dei   contenuti   significativi   e
caratteristici del bilancio  di  previsione,  del  rendiconto  e  del
bilancio d'esercizio,  comprensivi  dei  rispettivi  allegati,  anche
integrando le pubblicazioni obbligatorie. 
    Affinche'   i   documenti   contabili   di   previsione   e    di
rendicontazione assumano a pieno la loro valenza politica, giuridica,
economica e sociale devono essere  resi  pubblici  secondo  le  norme
vigenti. 
    Il rispetto del principio della pubblicita' presuppone  un  ruolo
attivo dell'amministrazione pubblica  nel  contesto  della  comunita'
amministrata, garantendo trasparenza e divulgazione  alle  scelte  di
programmazione contenute nei documenti previsionali ed  ai  risultati
della gestione descritti in modo veritiero e corretto  nei  documenti
di rendicontazione; cio' e' fondamentale  per  la  fruibilita'  delle
informazioni finanziarie, economiche e patrimoniali  del  sistema  di
bilancio. 
 
              15. Principio dell'equilibrio di bilancio 
 
    Le norme  di  contabilita'  pubblica  pongono  come  vincolo  del
bilancio di previsione il pareggio finanziario. 
    L'osservanza di tale principio riguarda il  pareggio  complessivo
di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti
i flussi di entrata e di spesa. 
    Il rispetto del principio  di  pareggio  finanziario  invero  non
basta  per  soddisfare  il  principio  generale  dell'equilibrio  del
sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. 
    Il  pareggio  finanziario  nel  bilancio  di  previsione  infatti
comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri  equilibri
finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non  solo
in  sede  di  previsione,  ma  anche  durante  la  gestione  in  modo
concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi
nei  risultati  complessivi  dell'esercizio  che  si  riflettono  nei
documenti contabili di rendicontazione. 
    Nel sistema  di  bilancio  di  un'amministrazione  pubblica,  gli
equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettato considerando
non solo la fase di previsione, ma anche la fase  di  rendicontazione
come prima forma del controllo interno, concernente  tutti  i  flussi
finanziari generati dalla produzione, diretta o  indiretta  e  quindi
effettuata anche attraverso le altre forme di  gestione  dei  servizi
erogati e di altre attivita' svolte. 
    Il principio dell'equilibrio di bilancio quindi e' piu' ampio del
normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio
di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione  dell'equilibrio
economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione
e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei
documenti contabili di rendicontazione e quindi nel  conto  economico
di fine esercizio) e'  garanzia  della  capacita'  di  perseguire  le
finalita' istituzionali ed innovative di un'amministrazione  pubblica
in un mercato dinamico. 
    L'equilibrio    finanziario    del    bilancio    non    comporta
necessariamente  una  stabilita'  anche  di  carattere  economico   e
patrimoniale. 
    Il principio  dell'equilibrio  di  bilancio  quindi  deve  essere
inteso  in  una  versione  complessiva  ed  analitica  del   pareggio
economico,  finanziario  e  patrimoniale  che  ogni   amministrazione
pubblica pone strategicamente da dover realizzare  nel  suo  continuo
operare nella comunita' amministrata. 
 
             16. Principio della competenza finanziaria 
 
    Il  principio  della  competenza  finanziaria,  i  cui  contenuti
specifici saranno definiti ai sensi dell'articolo 36,  comma  5,  del
presente  decreto,  costituisce  il  criterio  di  imputazione   agli
esercizi finanziari delle  obbligazioni  giuridicamente  perfezionate
attive e passive (accertamenti e impegni). 
 
              17. Principio della competenza economica 
 
    Il principio della competenza economica rappresenta  il  criterio
con il quale sono imputati gli effetti delle  diverse  operazioni  ed
attivita' amministrative  che  la  singola  amministrazione  pubblica
svolge durante ogni esercizio e  mediante  le  quali  si  evidenziano
"utilita' economiche" cedute e/o acquisite anche se non  direttamente
collegate ai relativi movimenti finanziari. Per  il  principio  della
competenza economica l'effetto delle operazioni e degli altri  eventi
deve essere rilevato contabilmente  ed  attribuito  all'esercizio  al
quale tali operazioni ed eventi si riferiscono e non a quello in  cui
si concretizzano i relativi movimenti finanziari. 
    La determinazione dei risultati di  esercizio  di  ogni  pubblica
amministrazione implica un procedimento contabile di identificazione,
di misurazione e di correlazione tra  le  entrate  e  le  uscite  dei
documenti finanziari e tra i proventi ed  i  costi  e  le  spese  dei
documenti economici del bilancio di previsione e di  rendicontazione.
Il risultato economico d'esercizio implica un procedimento di analisi
della competenza economica e delle componenti economiche  positive  e
negative relative all'esercizio cui il rendiconto si riferisce. 
    Il presente principio della competenza economica e' riferibile ai
soli prospetti di natura economica e patrimoniale  facenti  parte  di
ogni sistema di bilancio; in particolare si fa riferimento al  budget
economico e/o preventivo economico, al conto economico  ed  al  conto
del patrimonio nel rendiconto della gestione. 
    La rilevazione contabile dell'aspetto economico della gestione e'
necessaria  in  considerazione  degli  obiettivi  che   l'ordinamento
assegna al sistema informativo obbligatorio. 
    I documenti  di  programmazione  e  di  previsione  esprimono  la
dimensione finanziaria di fatti economici  complessivamente  valutati
in via preventiva. 
    Il  rendiconto  deve  rappresentare  la  dimensione  finanziaria,
economica e patrimoniale dei  fatti  amministrativi  che  la  singola
amministrazione pubblica ha realizzato nell'esercizio. 
    L'analisi economica  dei  fatti  amministrativi  di  una  singola
amministrazione  pubblica  richiede   una   distinzione   tra   fatti
gestionali direttamente collegati  ad  un  processo  di  scambio  sul
mercato (acquisizione, trasformazione e vendita) che  danno  luogo  a
costi o ricavi, e  fatti  gestionali  non  caratterizzati  da  questo
processo in quanto finalizzati ad altre attivita'  istituzionali  e/o
erogative  (tributi,   contribuzioni,   trasferimenti   di   risorse,
prestazioni, servizi, altro), che danno luogo a oneri e proventi. 
    Nel primo caso la competenza economica dei costi e dei ricavi  e'
riconducibile   al   principio   contabile   n.   11   dei    Dottori
Commercialisti, mentre nel secondo caso,  e  quindi  per  la  maggior
parte delle attivita' amministrative pubbliche,  e'  necessario  fare
riferimento alla competenza economica  delle  componenti  positive  e
negative della gestione direttamente collegate al processo  erogativo
delle prestazioni e servizi offerti  alla  comunita'  amministrata  e
quindi alle diverse categorie di portatori di interesse. 
    Nel secondo caso quindi, i ricavi, come regola  generale,  devono
essere imputati all'esercizio nel quale si verificano le seguenti due
condizioni: 
      il  processo  produttivo  dei  beni  o  dei  servizi  e'  stato
completato; 
      l'erogazione e'  gia'  avvenuta,  si  e'  cioe'  verificato  il
passaggio sostanziale e non formale del  titolo  di  proprieta'  o  i
servizi sono stati resi. 
    Le  risorse  finanziarie  rese  disponibili  per   le   attivita'
istituzionali  dell'amministrazione,  come  i  diversi   proventi   o
trasferimenti correnti  di  natura  tributaria  o  non,  si  imputano
all'esercizio  nel  quale  si   e'   verificata   la   manifestazione
finanziaria e  se  tali  risorse  sono  risultate  impiegate  per  la
copertura  dei  costi  sostenuti  per  le   attivita'   istituzionali
programmate.  Fanno  eccezione   i   trasferimenti   a   destinazione
vincolata, siano questi correnti o in  conto  capitale,  che  vengono
imputati in ragione del costo o dell'onere  di  competenza  economica
alla copertura del quale sono destinati. 
    I componenti economici negativi devono  essere  correlati  con  i
ricavi dell'esercizio o con le altre risorse rese disponibili per  il
regolare   svolgimento   delle   attivita'    istituzionali.    Detta
correlazione costituisce un  corollario  fondamentale  del  principio
della competenza economica ed  intende  esprimere  la  necessita'  di
contrapporre  ai  componenti  economici  positivi  dell'esercizio   i
relativi componenti economici negativi ed oneri, siano essi certi che
presunti. Tale correlazione si realizza: 
      per associazione di causa ad effetto tra costi ed erogazione  o
cessione del prodotto  o  servizio  realizzato.  L'associazione  puo'
essere effettuata analiticamente  e  direttamente  o  sulla  base  di
assunzioni del flusso dei costi; 
      per ripartizione dell'utilita' o funzionalita'  pluriennale  su
base razionale  e  sistematica,  in  mancanza  di  una  piu'  diretta
associazione. Tipico esempio e' rappresentato dall'ammortamento; 
      per  imputazione  diretta   di   costi   al   conto   economico
dell'esercizio  o  perche'  associati  a  funzioni  istituzionali,  o
perche' associati al tempo, o perche' sia venuta meno l'utilita' o la
funzionalita' del costo. In particolare quando: 
        a) i costi sostenuti in  un  esercizio  esauriscono  la  loro
utilita' gia' nell'esercizio  stesso,  o  non  sia  identificabile  o
valutabile la futura utilita'; 
        b) viene meno o non sia piu' identificabile o  valutabile  la
futura utilita' o la funzionalita' dei fattori produttivi i cui costi
erano stati sospesi in esercizi precedenti; 
        c) L'associazione al processo produttivo  o  la  ripartizione
delle utilita' del costo a cui ci si riferisce su  base  razionale  e
sistematica non risulti piu' di sostanziale rilevanza. 
    I componenti economici positivi quindi devono essere correlati ai
componenti economici negativi o costi o  spese  dell'esercizio.  Tale
correlazione costituisce il  corollario  fondamentale  del  principio
della  competenza  economica  dei  fatti  gestionali  caratterizzanti
l'attivita' amministrativa di ogni amministrazione pubblica. 
 
      18. Principio della prevalenza della sostanza sulla forma 
 
    Se l'informazione contabile deve rappresentare fedelmente  ed  in
modo veritiero le operazioni ed i fatti  che  sono  accaduti  durante
l'esercizio, e' necessario  che  essi  siano  rilevati  contabilmente
secondo la loro  natura  finanziaria,  economica  e  patrimoniale  in
conformita' alla  loro  sostanza  effettiva  e  quindi  alla  realta'
economica che li ha generati e  ai  contenuti  della  stessa,  e  non
solamente secondo le regole e le norme vigenti che ne disciplinano la
contabilizzazione formale. 
    La  sostanza  economica,   finanziaria   e   patrimoniale   delle
operazioni  pubbliche  della   gestione   di   ogni   amministrazione
rappresenta   l'elemento   prevalente   per   la   contabilizzazione,
valutazione  ed  esposizione   nella   rappresentazione   dei   fatti
amministrativi nei documenti del sistema di bilancio.