ARTICOLO 32
Status giuridico, privilegi e immunita'
1. Al fine di consentire al MES di realizzare il suo obiettivo, allo
stesso sono conferiti nel territorio di ogni suo membro lo status
giuridico ed i privilegi e le immunita' definiti nel presente
articolo. Il MES si adopera per ottenere il riconoscimento del
proprio status giuridico e dei propri privilegi e delle proprie
immunita' negli altri territori in cui opera o detiene attivita'.
2. Il MES e' dotato di piena personalita' giuridica e ha piena
capacita' giuridica per:
a) acquisire e alienare beni mobili e immobili;
b) stipulare contratti;
c) convenire in giudizio; e
d) concludere un accordo e/o i protocolli eventualmente necessari per
garantire che il suo status giuridico e i suoi privilegi e le sue
immunita' siano riconosciuti e che siano efficaci.
3. I beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES, ovunque si
trovino e da chiunque siano detenute, godono dell'immunita' da ogni
forma di giurisdizione, salvo qualora il MES rinunci espressamente
alla propria immunita' in pendenza di determinati procedimenti o in
forza dei termini contrattuali, compresa la documentazione inerente
gli strumenti di debito.
4. I beni, le disponibilita' e le proprieta' del MES, ovunque si
trovino e da chiunque siano detenute, non possono essere oggetto di
perquisizione, sequestro, confisca, esproprio e di qualsiasi altra
forma di sequestro o pignoramento derivanti da azioni esecutive,
giudiziarie, amministrative o normative.
5. Gli archivi del MES e tutti i documenti appartenenti al MES o da
esso detenuti sono inviolabili.
6. I locali del MES sono inviolabili.
7. I membri del MES e gli Stati che ne hanno riconosciuto lo status
giuridico e i privilegi e le immunita' riservano alle comunicazioni
ufficiali del MES lo stesso trattamento riservato alle comunicazioni
ufficiali di un membro del MES.
8. Nella misura necessaria allo svolgimento delle attivita' previste
dal presente trattato, tutti i beni, le disponibilita' e le
proprieta' del MES sono esenti da restrizioni, regolamentazioni,
controlli e moratorie di ogni genere.
9. Il MES e' esente da obblighi di autorizzazione o di licenza
applicabili agli enti creditizi, ai prestatori di servizi di
investimento o ad altre entita' soggette ad autorizzazione o licenza
o regolamentate secondo la legislazione applicabile in ciascuno dei
suoi membri.