ARTICOLO 35
Immunita' delle persone
1. Nell'interesse del MES, il presidente del consiglio dei
governatori, i governatori e i governatori supplenti, gli
amministratori, gli amministratori supplenti, nonche' il direttore
generale e gli altri membri del personale godono dell'immunita' di
giurisdizione per gli atti da loro compiuti nell'esercizio ufficiale
delle loro funzioni e godono dell'inviolabilita' per tutti gli atti
scritti e documenti ufficiali redatti.
2. Il consiglio dei governatori puo' rinunciare, nella misura e alle
condizioni da esso stabilite, alle immunita' conferite ai sensi del
presente articolo riguardo al presidente del consiglio dei
governatori, a un governatore, a un governatore supplente, a un
amministratore, a un amministratore supplente o al direttore
generale.
3. Il direttore generale puo' revocare l'immunita' di qualsiasi
membro del personale del MES, eccetto se stesso.
4. Ogni membro del MES senza indugio traspone nella propria
legislazione le disposizioni necessarie per dare effetto al presente
articolo dandone informativa al MES.