ARTICOLO 36
Esenzione fiscale
1. Nell'ambito delle sue attivita' istituzionali, il MES, i suoi
attivi, le sue entrate, i suoi beni nonche' le operazioni e
transazioni autorizzate dal presente trattato sono esenti da
qualsiasi imposta diretta.
2. I membri del MES adottano, se del caso, le opportune disposizioni
per condonare o rimborsare l'importo delle imposte indirette o delle
imposte sulle vendite applicate a valere sui prezzi dei beni immobili
o mobili, allorquando il MES, ai propri fini istituzionali, abbia
effettuato acquisti considerevoli, il cui prezzo sia comprensivo di
dette imposte.
3. Nessuna esenzione e' concessa per quanto riguarda tasse e diritti
dovuti per mera remunerazione di servizi di pubblica utilita'.
4. I beni importati dal MES necessari all'assolvimento delle sue
funzioni istituzionali sono esenti da ogni dazio e imposta
all'importazione e da ogni divieto e restrizione all'importazione.
5. Il personale del MES e' soggetto, a beneficio di quest'ultimo,
all'applicazione di un'imposta interna a valere sugli stipendi e
sugli emolumenti corrisposti dal MES, conformemente alle regole
adottate dal consiglio dei governatori. A decorrere dalla data in cui
tale imposta e' applicata, detti salari e emolumenti sono esenti
dall'imposta nazionale sul reddito.
6. Nessuna imposta di qualsivoglia natura e' applicata a chiunque li
detenga sulle obbligazioni o sui titoli emessi dal MES, compresi i
relativi interessi o dividendi:
a) se discrimina tali obbligazioni o titoli unicamente a motivo della
loro origine, oppure
b) se l'unico fondamento giuridico di tale imposta e' il luogo o la
valuta in cui e' stata emessa, resa esigibile o pagata, o
l'ubicazione di un ufficio o di un luogo di attivita' del MES.