ARTICOLO 37
Interpretazione e composizione delle controversie
1. Qualsiasi questione connessa all'interpretazione o
all'applicazione delle disposizioni del presente trattato e dello
statuto del MES che insorga tra il MES e uno dei suoi membri, o tra i
membri del MES, e' sottoposta alla decisione del consiglio di
amministrazione.
2. Il consiglio dei governatori decide su qualsiasi controversia tra
il MES e i suoi membri, o tra i membri del MES, in relazione
all'interpretazione e all'applicazione del presente trattato,
compresa qualsiasi controversia sulla compatibilita' delle decisioni
adottate dal MES con il presente trattato. Il voto del membro o dei
membri del consiglio dei governatori appartenente o appartenenti al
membro o ai membri del MES coinvolti e' sospeso quando il consiglio
dei governatori vota su tale decisione e la soglia di voto per
l'adozione della decisione e' ricalcolata di conseguenza.
3. Se un membro del MES contesta la decisione di cui al paragrafo 2,
la controversia e' sottoposta alla Corte di giustizia dell'Unione
europea. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e'
vincolante per le parti in causa, che adottano le necessarie misure
per conformarvisi entro il periodo stabilito dalla Corte.