ARTICOLO 38
Cooperazione internazionale
Ai fini del perseguimento dei suoi obiettivi il MES e' autorizzato a
cooperare, nell'ambito del presente trattato, con il FMI, con
qualsiasi paese che fornisca assistenza finanziaria a un membro del
MES su base ad hoc e con qualsiasi organizzazione o entita'
internazionale dotata di competenze specialistiche in settori
correlati.