(Regolamento-art. 37)
 
                              Art. 37. 
 
 
  Tutti i contratti dai quali derivi  entrata  o  spesa  dello  Stato
debbono essere preceduti da pubblici incanti, eccetto i casi indicati
da leggi speciali e quelli previsti nei successivi articoli. 
 
  Le  forniture,  i  trasporti  e  i  lavori  sono  dati  in  appalto
separatamente secondo la natura del servizio e  divisi  possibilmente
in  lotti,  quando  cio'  sia  riconosciuto  piu'   vantaggioso   per
l'amministrazione.