Art. 38. I casi nei quali, a norma dell'art. 3 della legge (1) si puo' procedere a licitazione privata sono i seguenti: 1° Per le forniture d'ogni genere, per i trasporti o per i lavori, quando un'evidente urgenza prodotta da circostanze imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le provviste occorrenti all'esercito, all'armata o all'aeronautica militare, quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato; 2° Per le provviste di materie e derrate che per la loro natura, o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere acquistate nel luogo della produzione o fornite direttamente da' produttori; 3° Per i prodotti d'arte, macchine, strumenti e lavori di precisione, l'esecuzione de' quali deve commettersi ad artefici o ditte specializzate; 4º Per dare in affitto ad uso di abitazione locali e loro dipendenze, quando per ragioni speciali non sia conveniente sperimentare l'incanto; 5º Quando sia andato deserto l'incanto o non siasi raggiunto dalle offerte il limite fissato, salvo che l'amministrazione non ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata; 6° Quando trattisi di contratti che durano piu' anni e in virtu' dei quali il fornitore debba sempre tenere a disposizione dell'amministrazione una determinata quantita' della materia da somministrare, ovvero debba avere i mezzi necessari per una data fabbricazione. La ragione che in ogni singolo caso giustifica il ricorso alla licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va indicata nel decreto di approvazione del contratto. --------------- (1) Quando nel presente regolamento si adopera la locuzione «legge» senz'altra specificazione, si intende richiamare il R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440.