(Regolamento-art. 38)
 
                              Art. 38. 
 
 
  I casi nei quali, a norma dell'art.  3  della  legge  (1)  si  puo'
procedere a licitazione privata sono i seguenti: 
 
    1° Per le forniture d'ogni  genere,  per  i  trasporti  o  per  i
lavori,  quando   un'evidente   urgenza   prodotta   da   circostanze
imprevedute non permetta l'indugio degli incanti, e per le  provviste
occorrenti  all'esercito,  all'armata  o  all'aeronautica   militare,
quando sieno urgentemente richieste dalla sicurezza dello Stato; 
 
    2° Per le provviste di materie e derrate che per la loro  natura,
o per l'uso speciale a cui sono destinate, debbono essere  acquistate
nel luogo della produzione o fornite direttamente da' produttori; 
 
    3° Per  i  prodotti  d'arte,  macchine,  strumenti  e  lavori  di
precisione, l'esecuzione de' quali deve  commettersi  ad  artefici  o
ditte specializzate; 
 
    4º Per dare in  affitto  ad  uso  di  abitazione  locali  e  loro
dipendenze,  quando  per  ragioni  speciali   non   sia   conveniente
sperimentare l'incanto; 
 
    5º Quando sia andato deserto  l'incanto  o  non  siasi  raggiunto
dalle offerte il limite  fissato,  salvo  che  l'amministrazione  non
ritenga di dovere stipulare il contratto a trattativa privata; 
 
    6° Quando trattisi di contratti che durano piu' anni e in  virtu'
dei  quali  il  fornitore  debba   sempre   tenere   a   disposizione
dell'amministrazione  una  determinata  quantita'  della  materia  da
somministrare, ovvero debba avere i  mezzi  necessari  per  una  data
fabbricazione. 
 
  La ragione che in ogni singolo  caso  giustifica  il  ricorso  alla
licitazione privata, deve essere esposta e dimostrata al consiglio di
Stato nei casi in cui occorra il suo preventivo avviso e va  indicata
nel decreto di approvazione del contratto. 
 
  --------------- 
 
          (1) Quando nel presente regolamento si adopera la locuzione
«legge»  senz'altra  specificazione,  si  intende  richiamare  il  R.
decreto 18 novembre 1923, n. 2440.