(Regolamento-art. 39)
 
                              Art. 39. 
 
 
  Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione  privata,  concorrendovi
particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di
approvazione del contratto e dimostrate al consiglio  di  Stato,  nel
caso che occorra il suo preventivo avviso: 
 
    1º Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75,000 ovvero
di spesa che non superi annualmente lire 15,000 e lo Stato non  resti
obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non  vi
sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino tali limiti; 
 
    2º Per la vendita di effetti mobili  fuori  d'uso  e  di  derrate
quando il valore di stima non superi le lire 60,000, fatta  qui  pure
l'avvertenza contenuta nel n. 1º; 
 
    3º Per l'affitto di fondi rustici,  fabbricati,  ponti  ed  altri
beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata  in  somma  non
maggiore di lire 5000 e la durata del  contratto  non  ecceda  i  sei
anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con  altro
contratto per una somma  e  tempo  che,  uniti  a  quelli  del  nuovo
contratto, eccedano i limiti qui determinati; 
 
    4º Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei
viveri, del foraggio, della  paglia  e  del  combustibile  e  per  il
trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito; 
 
    5° Per l'acquisto di cavalli di rimonta; 
 
    6° Per le confezioni e riparazioni di corredo militare; 
 
    7° Per coltivazioni, o fabbricazioni, o  forniture  a  titolo  di
sperimento; 
 
    8° Per le forniture  occorrenti  al  mantenimento  dei  detenuti,
quando sieno commesse a stabilimenti di  opere  pie,  per  lavori  da
darsi ai detti detenuti.