Art. 39. Si puo' inoltre ricorrere alla licitazione privata, concorrendovi particolari ragioni, che devono sempre essere indicate nel decreto di approvazione del contratto e dimostrate al consiglio di Stato, nel caso che occorra il suo preventivo avviso: 1º Quando si tratti di spesa che non superi le lire 75,000 ovvero di spesa che non superi annualmente lire 15,000 e lo Stato non resti obbligato oltre cinque anni, sempreche' per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassino tali limiti; 2º Per la vendita di effetti mobili fuori d'uso e di derrate quando il valore di stima non superi le lire 60,000, fatta qui pure l'avvertenza contenuta nel n. 1º; 3º Per l'affitto di fondi rustici, fabbricati, ponti ed altri beni immobili, quando la rendita annuale sia valutata in somma non maggiore di lire 5000 e la durata del contratto non ecceda i sei anni, e sempreche' non ne sia stata data una parte a fitto con altro contratto per una somma e tempo che, uniti a quelli del nuovo contratto, eccedano i limiti qui determinati; 4º Per l'acquisto e la macinazione di cereali, per l'acquisto dei viveri, del foraggio, della paglia e del combustibile e per il trasporto dei generi suddetti occorrenti per l'esercito; 5° Per l'acquisto di cavalli di rimonta; 6° Per le confezioni e riparazioni di corredo militare; 7° Per coltivazioni, o fabbricazioni, o forniture a titolo di sperimento; 8° Per le forniture occorrenti al mantenimento dei detenuti, quando sieno commesse a stabilimenti di opere pie, per lavori da darsi ai detti detenuti.