(Regolamento-art. 40)
 
                              Art. 40. 
 
 
  Agli appalti di opere pubbliche, o di lavori o forniture  speciali,
per  la  cui  esecuzione  l'amministrazione  ritenga  conveniente  di
giovarsi delle  iniziative  e  dei  progetti  di  provate  competenze
tecniche, artistiche o  scientifiche,  puo'  procedersi  mediante  la
forma dell'appalto-concorso di cui all'art. 4 della legge. 
 
  Le  ragioni  di  convenienza  di  cui  al  precedente  comma   sono
comunicate al consiglio di Stato, nei casi in cui il suo  parere  sia
richiesto, ai termini di legge.