(Regolamento-art. 41)
 
                              Art. 41. 
 
 
  Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata: 
 
    1º Quando gl'incanti o le licitazioni siano andate deserte  o  si
abbiano  fondate  prove  per  ritenere  che  ove  si  sperimentassero
andrebbero deserte; 
 
    2° Per l'acquisto di cose  la  cui  produzione  e'  garentita  da
privativa  industriale,  o  per  la  cui  natura  non  e'   possibile
promuovere il concorso di pubbliche offerte; 
 
    3º Quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti  o  oggetti
di precisione che una sola ditta puo' fornire con i requisiti tecnici
e il grado di perfezione richiesti; 
 
    4° Quando si debbano  prendere  in  affitto  locali  destinati  a
servizi governativi; 
 
    5° Quando l'urgenza dei lavori, acquisti, trasporti  e  forniture
sia  tale  da  non  consentire  l'indugio  degli  incanti   o   della
licitazione; 
 
    6° E in genere in ogni altro caso in cui  ricorrono  speciali  ed
eccezionali circostanze per le quali  non  possano  essere  utilmente
seguite le forme degli articoli 37 a 40 del presente regolamento. 
 
  Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale  si
ricorre alla trattativa privata, deve essere indicata nel decreto  di
approvazione del contratto e dimostrata al consiglio di Stato, quando
occorra il suo preventivo avviso.