(Regolamento-art. 42)
 
                              Art. 42. 
 
 
  Per determinare l'importo dei contratti  continuativi,  all'effetto
di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del consiglio  di
Stato e la registrazione preventiva della Corte dei  conti  ai  sensi
degli art. 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra
complessiva che risulta da tutte le annualita' alle quali si  estende
il contratto. 
 
  I progetti dei contratti che si comunicano al  consiglio  di  Stato
devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere  la  precisa
descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.