Art. 42. Per determinare l'importo dei contratti continuativi, all'effetto di stabilire se sia necessario il preventivo avviso del consiglio di Stato e la registrazione preventiva della Corte dei conti ai sensi degli art. 5, 6, 7 e 19 della legge, si deve tenere per base la cifra complessiva che risulta da tutte le annualita' alle quali si estende il contratto. I progetti dei contratti che si comunicano al consiglio di Stato devono essere corredati dei capitoli d'oneri e contenere la precisa descrizione dei lavori, opere e forniture da eseguirsi.