(Regolamento-art. 43)
 
                              Art. 43. 
 
 
  Pel complesso di una sola opera o di un solo  lavoro,  in  caso  di
speciali necessita' da farsi constare nel decreto di approvazione del
contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere
a distinti contratti con piu' persone. 
 
  Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona,  o  le
forniture  e  i  lavori,  comunque  parzialmente  descritti,  formino
sostanzialmente parte di una sola  impresa,  non  si  ammette  alcuna
divisione artificiosa in piu' e diversi contratti, ma si  procede  ad
un solo contratto, con le norme stabilite nel  capo  I  del  presente
titolo.