Art. 43. Pel complesso di una sola opera o di un solo lavoro, in caso di speciali necessita' da farsi constare nel decreto di approvazione del contratto, possono formarsi progetti e perizie parziali per procedere a distinti contratti con piu' persone. Quando l'appaltatore o il fornitore sia la medesima persona, o le forniture e i lavori, comunque parzialmente descritti, formino sostanzialmente parte di una sola impresa, non si ammette alcuna divisione artificiosa in piu' e diversi contratti, ma si procede ad un solo contratto, con le norme stabilite nel capo I del presente titolo.