(Regolamento-art. 44)
 
                              Art. 44. 
 
 
  I contratti stipulati con  precedente  data  si  considerano  parti
integranti  dei  contratti  successivi,   per   gli   effetti   delle
disposizioni contenute negli articoli 9 e 13 della legge e  39  e  42
del presente regolamento.