(Codice di procedura penale-art. 51)
 
                               Art. 51 
 
                         (Casi di conflitto) 
 
  Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del procedimento: 
 
  1° uno o piu' giudici  ordinari  e  uno  o  piu'  giudici  speciali
contemporaneamente prendono o ricusano  di  prendere  cognizione  del
medesimo reato; 
 
  2° due  o  piu'  giudici  ordinari  contemporaneamente  prendono  o
ricusano di prendere cognizione dello stesso reato. 
 
  Le norme  sui  conflitti  si  applicano  anche  quando  il  giudice
d'appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e  questi
dichiara la propria incompetenza. Si applicano altresi' in ogni  caso
analogo a quelli preveduti da questo articolo. 
 
  La decisione sui conflitti spetta alla corte di cassazione.