Art. 51 (Casi di conflitto) Vi e' conflitto quando in qualsiasi stato e grado del procedimento: 1° uno o piu' giudici ordinari e uno o piu' giudici speciali contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo reato; 2° due o piu' giudici ordinari contemporaneamente prendono o ricusano di prendere cognizione dello stesso reato. Le norme sui conflitti si applicano anche quando il giudice d'appello dichiara la competenza del giudice di primo grado e questi dichiara la propria incompetenza. Si applicano altresi' in ogni caso analogo a quelli preveduti da questo articolo. La decisione sui conflitti spetta alla corte di cassazione.