Art. 53 (Denuncia dei conflitti) Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza con la quale rimette gli atti alla corte di cassazione. Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico ministero presso uno dei giudici in conflitto, dall'imputato e dalle altre parti. La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei giudici in conflitto con dichiarazione scritta e motivata, alla quale sono uniti gli atti e i relativi documenti. La denuncia, gli atti e i documenti sono immediatamente trasmessi alla cancelleria della corte di cassazione.