(Codice di procedura penale-art. 53)
 
                               Art. 53 
 
                      (Denuncia dei conflitti) 
 
  Il giudice che rileva un caso di conflitto pronuncia ordinanza  con
la quale rimette gli atti alla corte di cassazione. 
 
  Il conflitto puo' essere denunciato dal pubblico  ministero  presso
uno dei giudici in conflitto, dall'imputato e dalle altre parti. 
 
  La denuncia e' presentata nella cancelleria di uno dei  giudici  in
conflitto con dichiarazione scritta e motivata, alla quale sono uniti
gli atti e i relativi documenti. La denuncia, gli atti e i  documenti
sono  immediatamente  trasmessi  alla  cancelleria  della  corte   di
cassazione.