(Codice di procedura penale-art. 54)
 
                               Art. 54 
 
                     (Risoluzione dei conflitti) 
 
  La corte si cassazione provvede in camera di consiglio. 
 
  Quando il conflitto e' tra giudici ordinari e giudici speciali,  la
corte delibera a sezioni unite. 
 
  Nel risolvere il conflitto la corte determina se e in  quale  parte
debbono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice  che  essa
dichiara incompetente. 
 
  La sentenza della corte di cassazione sulla competenza ha autorita'
di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o  circostanze  nel  seguito
del giudizio vengano a modificare la competenza per materia. 
 
  A cura  del  procuratore  generale  l'estratto  della  sentenza  e'
immediatamente comunicato ai  giudici  in  conflitto  e  al  pubblico
ministero ed e' fatto notificare alle altre parti.