Art. 54 (Risoluzione dei conflitti) La corte si cassazione provvede in camera di consiglio. Quando il conflitto e' tra giudici ordinari e giudici speciali, la corte delibera a sezioni unite. Nel risolvere il conflitto la corte determina se e in quale parte debbono conservare validita' gli atti compiuti dal giudice che essa dichiara incompetente. La sentenza della corte di cassazione sulla competenza ha autorita' di cosa giudicata, salvo che nuovi fatti o circostanze nel seguito del giudizio vengano a modificare la competenza per materia. A cura del procuratore generale l'estratto della sentenza e' immediatamente comunicato ai giudici in conflitto e al pubblico ministero ed e' fatto notificare alle altre parti.