(Testo Unico-art. 60)
 
                              Art. 60. 
 
 
Art. 2 Legge 14 luglio 1887, n. 4727. Art. 38 Regolamento  25  agosto
1899, n. 350. Art. 17 R. decreto-legge 28 febbraio 1924, n. 354. Art.
             33 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13. 
 
  Quando vengano a mancare per morte o per altra  causa,  i  vescovi,
arcivescovi, prelati od abati, ed  in  genere  i  ministri  di  culto
aventi individualmente cura di anime, a favore dei quali fu mantenuta
temporaneamente la riscossione delle decime ed altre  prestazioni,  a
tenore dell'art. 1, comma 2°, della legge 14 luglio  1887,  n.  4727,
l'amministrazione del Fondo per il culto deve corrispondere  ai  loro
successori un annuo assegno in somma non superiore al  corrispondente
ammontare delle decime, e nei limiti di  lire  6000  per  i  vescovi,
arcivescovi, prelati od abati, e di lire 800 per gli  altri  ministri
del culto aventi individualmente cura di anime, qualora alla data  di
nomina del nuovo investito il reddito netto dei  rispettivi  benefici
fosse inferiore alle somme anzidette. 
  Nelle provincie in cui e' a  carico  dei  comuni,  in  surrogazione
delle decime sacramentali, il peso di assegni ai ministri  del  culto
di cui sopra, l'amministrazione del Fondo per il culto,  a  decorrere
dal 6 agosto 1892, rimane sostituita  ai  comuni  stessi  per  quella
parte che tiene luogo  delle  decime  abolite  con  leggi  e  decreti
anteriori  alla  legge  14  luglio  1887,  n.  4727,  e  sempre  alle
condizioni e nei  limiti  di  somma  rispettivamente  stabiliti  come
sopra. 
  La sostituzione e' limitata alla sola parte  degli  assegni  che  i
comuni corrispondono a titolo di congrua, esclusi quelli  relativi  a
spese di coadiutoria, di culto o ad altro titolo. 
  Per la liquidazione degli  assegni  in  surrogazione  delle  decime
abolite sono applicabili le presenti disposizioni.