Art. 61. Art. 1, 2, 3 e 4 Legge 23 marzo 1853, n. 1485. Art. 24, n. 2, Legge 29 maggio 1855, n. 878. Art. 28, n. 1, Legge 7 luglio 1866, n. 3036. Art. 4 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno 1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. Restano fermi gli assegni attualmente corrisposti dalla amministrazione del Fondo per il culto sull'apposito fondo costituito in conseguenza dell'abolizione delle decime ecclesiastiche nell'isola di Sardegna. Le nuove concessioni sono effettuate con decreto ministeriale. Durante la vacanza del beneficio gli assegni dovuti al parroco sono pagati al reggente della parrocchia. Al supplente del vice parroco e' concesso invece un compenso sugli assegni relativi, con criterio discrezionale della amministrazione.