(Testo Unico-art. 61)
 
                              Art. 61. 
 
 
Art. 1, 2, 3 e 4 Legge 23 marzo 1853, n. 1485. Art. 24, n.  2,  Legge
29 maggio 1855, n. 878. Art. 28, n. 1, Legge 7 luglio 1866, n.  3036.
Art. 4 R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 364. Art. 9 Legge 14 giugno
        1928, n. 1315. Art. 25 Legge 27 maggio 1929, n. 848. 
 
  Restano   fermi   gli   assegni   attualmente   corrisposti   dalla
amministrazione del Fondo per il culto sull'apposito fondo costituito
in conseguenza dell'abolizione delle decime ecclesiastiche nell'isola
di Sardegna. 
  Le nuove concessioni sono effettuate con decreto ministeriale. 
  Durante la vacanza del beneficio gli assegni dovuti al parroco sono
pagati al reggente della parrocchia. 
  Al supplente del vice parroco e' concesso invece un compenso  sugli
assegni relativi, con criterio discrezionale della amministrazione.