Art. 31. Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. I ministri del culto aventi individualmente cura di anime, ai quali sia dovuto il compenso delle abolite decime sacramentali a termini dell'art. 60, comma 1°, del testo unico, devono farne domanda all'amministrazione del Fondo per il culto, corredata dei documenti indicati nei capi I, II e IV, nonche' un certificato personale del Vescovo o del Vicario generale confermato dall'Ufficio per gli affari di culto, comprovante la natura sacramentale delle decime e il relativo ammontare nel momento in cui ne e' cessata l'effettiva riscossione. Qualora le decime abolite fossero state corrisposte in generi o derrate, deve essere anche esibito l'estratto della mercuriale per il triennio anteriore alla data della cessazione della loro riscossione.