(Regolamento-art. 31)
 
                              Art. 31. 
 
             Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  I ministri del culto aventi individualmente cura di anime, ai quali
sia dovuto il compenso delle abolite decime  sacramentali  a  termini
dell'art. 60,  comma  1°,  del  testo  unico,  devono  farne  domanda
all'amministrazione del Fondo per il culto, corredata  dei  documenti
indicati nei capi I, II e IV, nonche' un  certificato  personale  del
Vescovo o del Vicario generale confermato dall'Ufficio per gli affari
di culto, comprovante  la  natura  sacramentale  delle  decime  e  il
relativo ammontare nel momento  in  cui  ne  e'  cessata  l'effettiva
riscossione. 
 
  Qualora le decime abolite fossero state  corrisposte  in  generi  o
derrate, deve essere anche esibito l'estratto della mercuriale per il
triennio anteriore alla data della cessazione della loro riscossione.