(Regolamento-art. 32)
 
                              Art. 32. 
 
             Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. 
 
  I comuni, al fine di ottenere il disgravio di cui all'art. 60 comma
2° e 3° del testo unico, devono provare trattarsi di assegni posti  a
loro carico con  antiche  disposizioni,  in  surrogazione  di  decime
abolite, mediante la esibizione in originale od in  copia  autentica,
degli estratti degli antichi stati discussi e bilanci comunali, delle
relative deliberazioni delle universita',  e  dei  decurionati  e  di
altri documenti equipollenti. 
 
  L'amministrazione del Fondo  per  il  culto  accerta  d'ufficio  le
rendite e le spese della mensa vescovile o del beneficio curato,  cui
gli assegni sopraccennati sono dovuti, per determinare, ai fini della
liquidazione del supplemento di congrua, se ed in qual  misura  debba
assumerli a proprio carico, fino al rispettivo limite di L. 6000 e di
L. 800, tenuto conto della rendita netta della mensa e del  beneficio
curato.