Art. 32. Art. 38 Regolamento 25 agosto 1899, n. 350. I comuni, al fine di ottenere il disgravio di cui all'art. 60 comma 2° e 3° del testo unico, devono provare trattarsi di assegni posti a loro carico con antiche disposizioni, in surrogazione di decime abolite, mediante la esibizione in originale od in copia autentica, degli estratti degli antichi stati discussi e bilanci comunali, delle relative deliberazioni delle universita', e dei decurionati e di altri documenti equipollenti. L'amministrazione del Fondo per il culto accerta d'ufficio le rendite e le spese della mensa vescovile o del beneficio curato, cui gli assegni sopraccennati sono dovuti, per determinare, ai fini della liquidazione del supplemento di congrua, se ed in qual misura debba assumerli a proprio carico, fino al rispettivo limite di L. 6000 e di L. 800, tenuto conto della rendita netta della mensa e del beneficio curato.