(Regolamento-art. 33)
 
                              Art. 33. 
 
  L'intestazione degli assegni di cui all'art. 61 del testo unico  ai
titolari di qualsiasi beneficio od  ente,  viene  effettuata  con  le
stesse modalita' stabilite per i supplementi di congrua. 
 
  L'intestazione degli assegni a favore dei reggenti e' fatta in base
alla dichiarazione della curia vescovile comprovante la nomina  o  la
cessazione  del  precedente  assegnatario  da  prodursi  pel  tramite
dell'Intendenza di finanza, che la trasmette all'amministrazione  del
Fondo per il culto assieme alla situazione  partitaria  del  relativo
conto corrente. 
 
  La concessione di compensi ai  supplenti  dei  vice  parroci  viene
effettuata su domanda dell'interessato redatta  su  carta  da  bollo;
munita  della  conferma  della  curia  vescovile  relativamente  alle
funzioni da lui esercitate. 
 
  Gli assegni a favore del clero sardo vengono pagati per gli attuali
investiti a rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31  marzo,
30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e  per  i  futuri
investiti a rate semestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo  e
30 settembre.