Art. 33. L'intestazione degli assegni di cui all'art. 61 del testo unico ai titolari di qualsiasi beneficio od ente, viene effettuata con le stesse modalita' stabilite per i supplementi di congrua. L'intestazione degli assegni a favore dei reggenti e' fatta in base alla dichiarazione della curia vescovile comprovante la nomina o la cessazione del precedente assegnatario da prodursi pel tramite dell'Intendenza di finanza, che la trasmette all'amministrazione del Fondo per il culto assieme alla situazione partitaria del relativo conto corrente. La concessione di compensi ai supplenti dei vice parroci viene effettuata su domanda dell'interessato redatta su carta da bollo; munita della conferma della curia vescovile relativamente alle funzioni da lui esercitate. Gli assegni a favore del clero sardo vengono pagati per gli attuali investiti a rate trimestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ogni anno, e per i futuri investiti a rate semestrali posticipate alle scadenze del 31 marzo e 30 settembre.