(Regolamento-art. 34)
 
                              Art. 34. 
 
  La richiesta di sussidi da parte del clero sardo, redatta in  carta
semplice, deve essere diretta al Ministero della  giustizia  e  degli
affari di culto (Direzione generale del Fondo per il culto). 
 
  Gli assegni per spese di  culto  vengono  concessi  agli  investiti
pro-tempore dei vari benefici e sono dovuti, durante  la  vacanza,  a
coloro che dimostrino,  Mediante  conforme  certificato  della  curia
vescovile, di avere esercitate le funzioni ecclesiastiche inerenti ai
benefici stessi. Il loro pagamento viene effettuato alle scadenze  di
cui all'articolo precedente.