Art. 34. La richiesta di sussidi da parte del clero sardo, redatta in carta semplice, deve essere diretta al Ministero della giustizia e degli affari di culto (Direzione generale del Fondo per il culto). Gli assegni per spese di culto vengono concessi agli investiti pro-tempore dei vari benefici e sono dovuti, durante la vacanza, a coloro che dimostrino, Mediante conforme certificato della curia vescovile, di avere esercitate le funzioni ecclesiastiche inerenti ai benefici stessi. Il loro pagamento viene effettuato alle scadenze di cui all'articolo precedente.