(Testo unico-art. 27)
                              Art. 27. 
 
        (Art. 1, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Nelle citta', che sono sede di Facolta' di  medicina  e  Chirurgia,
gli ospedali aventi una complessiva media giornaliera  di  ricoverati
non superiori a 600 saranno trasformati in ospedali clinici a seconda
dei bisogni dell'insegnamento. 
  Potranno essere trasformati in ospedali clinici anche gli  Ospedali
che abbiano una media giornaliera di ricoverati  superiore  a  quella
anzidetta,   quando   cio'   sia   richiesto,   per    le    esigenze
dell'insegnamento, dal Ministro dell'educazione nazionale. 
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano a tutte  le
altre pubbliche istituzioni che, sotto  diverso  nome,  adempiono  ai
fini dell'assistenza ospedaliera.