(Testo unico-art. 29)
                              Art. 29. 
 
        (Art. 3, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Gli ospedali, trasformati a norma dell'art. 27,  funzioneranno  per
l'intero anno solare, con le norme prescritte dai  regolamenti  delle
istituzioni cui appartengono, a loro totale carico e  nei  limiti  di
spesa dell'assistenza a cui sono tenuti. 
  Gli istituti clinici  provvederanno  a  loro  carico  al  personale
direttivo  ed  alle  spese  per  trattamenti  speciali,  mettendo   a
disposizione del servizio ospedaliero tutti  i  mezzi  diagnostici  e
terapeutici  che  essi  possiedono,  ad   eccezione   del   personale
assistente ospedaliero che sia necessario per  il  funzionamento  dei
singoli reparti.