Art. 30. (Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con le norme ed alle condizioni che saranno dall'amministrazione universitaria convenute con le amministrazioni delle pubbliche istituzioni che ne facciano richiesta.