(Testo unico-art. 30)
                              Art. 30. 
 
        (Art. 4, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Le cliniche universitarie, le quali abbiano locali propri, potranno
funzionare come reparti ospedalieri per l'intero anno solare, con  le
norme   ed   alle   condizioni   che   saranno   dall'amministrazione
universitaria  convenute  con  le  amministrazioni  delle   pubbliche
istituzioni che ne facciano richiesta.