Art. 31. (Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). Il Ministero dell'educazione nazionale potra', su proposta delle Facolta' di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali, anche di citta' non sedi di Universita', accolgano studenti o laureati per l'esercizio della pratica professionale sotto la guida dei primari ospedalieri.