(Testo unico-art. 31)
                              Art. 31. 
 
        (Art. 5, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Il Ministero dell'educazione nazionale potra',  su  proposta  delle
Facolta' di medicina e chirurgia, richiedere che ospedali,  anche  di
citta' non sedi di Universita', accolgano  studenti  o  laureati  per
l'esercizio della pratica professionale sotto la  guida  dei  primari
ospedalieri.