(Testo unico-art. 32)
                              Art. 32. 
 
        (Art. 7, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Tutti i cadaveri provenienti  dagli  ospedali  sono  sottoposti  al
riscontro diagnostico. 
  I cadaveri, poi, il  cui  trasporto  non  sia  fatto  a  spese  dei
congiunti compresi nel gruppo famigliare fino al  sesto  grado  o  da
confraternite o  sodalizi  che  possano  avere  assunto  impegno  per
trasporti  funebri  degli  associati  e  quelli   provenienti   dagli
accertamenti  medico-legali  (esclusi  i  suicidi)  che   non   siano
richiesti da congiunti compresi nel  detto  gruppo  famigliare,  sono
riservati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche.