(Testo unico-art. 33)
                              Art. 33. 
 
          (Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche  istituzioni,
di   cui   all'art.   27,   saranno   ammessi   due    rappresentanti
dell'Universita',  designati  dal  senato  accademico  con  tutte  le
facolta' degli altri consiglieri, per tutti gli affari  attinenti  ai
rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.