Art. 33. (Art. 8, decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). Nei Consigli di amministrazione di tutte le pubbliche istituzioni, di cui all'art. 27, saranno ammessi due rappresentanti dell'Universita', designati dal senato accademico con tutte le facolta' degli altri consiglieri, per tutti gli affari attinenti ai rapporti fra le dette istituzioni e le cliniche.