(Testo unico-art. 34)
                              Art. 34. 
 
        (Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Tutte le controversie relative  alla  esecuzione  delle  precedenti
disposizioni saranno risolute, su istanza di una  o  di  entrambe  le
parti, dal Regio prefetto con decreto motivato. 
  Contro la decisione del prefetto e' ammesso, entro il termine di 30
giorni, ricorso  al  Ministro  dell'interno,  il  quale  provvedera';
d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di
diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.