Art. 34. (Art. 9, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). Tutte le controversie relative alla esecuzione delle precedenti disposizioni saranno risolute, su istanza di una o di entrambe le parti, dal Regio prefetto con decreto motivato. Contro la decisione del prefetto e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, ricorso al Ministro dell'interno, il quale provvedera'; d'accordo col Ministro dell'educazione nazionale, sentito, in caso di diverso parere delle due amministrazioni, il Consiglio di Stato.