(Testo unico-art. 35)
                              Art. 35. 
 
        (Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). 
 
  Le disposizioni di cui agli articoli  27,  28,  29  e  30,  non  si
applicano  agli  ospedali   dipendenti   dall'amministrazione   degli
Ospedali riuniti  di  Roma,  eccettuati  i  reparti  del  Policlinico
attualmente occupati dalle cliniche universitarie.