Art. 35. (Art. 10, R. decreto-legge 10 febbraio 1924, n. 549). Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29 e 30, non si applicano agli ospedali dipendenti dall'amministrazione degli Ospedali riuniti di Roma, eccettuati i reparti del Policlinico attualmente occupati dalle cliniche universitarie.