(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 119)
                              Art. 119. 
 
  Ogni proprietario e' tenuto a dar passaggio per i suoi  fondi  alle
condutture elettriche aeree o sotterranee che  esegua  chi  ne  abbia
ottenuto   permanentemente   o    temporaneamente    l'autorizzazione
dall'autorita' competente.