(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 119)
Art. 119.
Ogni proprietario e' tenuto a dar passaggio per i suoi fondi alle
condutture elettriche aeree o sotterranee che esegua chi ne abbia
ottenuto permanentemente o temporaneamente l'autorizzazione
dall'autorita' competente.