(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 120)
                              Art. 120. 
 
  Le condutture elettriche che debbono attraversare  zone  dichiarate
militarmente importanti, fiumi, torrenti, canali  miniere  e  foreste
demaniali, zone demaniali  marittime  e  lacuali,  strade  pubbliche,
ferrovie, tramvie,  funicolari,  teleferiche,  linee  telegrafiche  o
telefoniche  di  pubblico  servizio  o  militari,  linee   elettriche
costruite dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio
delle linee ferroviarie da essa esercitate, o che debbono avvicinarsi
a tali linee o ad impianti  radio-telegrafici  o  radiotelefonici  di
Stato o che debbano attraversare  zone  adiacenti  agli  aeroporti  o
campi di fortuna ad una distanza inferiore ad un chilometro dal punto
piu' vicino del perimetro dei medesimi e quelle che  debbono  passare
su monumenti pubblici o appoggiarsi ai medesimi e quelle che  debbono
attraversare beni di pertinenza dell'Autorita' militare o appoggiarsi
ad essi, non possono essere autorizzate in  nessun  caso  se  non  si
siano pronunciate in merito le autorita' interessate. 
 
  Per le modalita' di esecuzione e di esercizio delle linee  e  degli
impianti autorizzati, l'interessato deve stipulare appositi  atti  di
sottomissione con le competenti autorita'.