(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 121)
                              Art. 121. 
 
  La servitu' di elettrodotto conferisce all'utente la facolta' di: 
 
a) collocare  ed  usare  condutture  sotterranee   od   appoggi   per
   conduttori aerei e far passare  conduttori  elettrici  su  terreni
   privati e su vie e piazze pubbliche, ed impiantare ivi  le  cabine
   di trasformazione o  di  manovra  necessarie  all'esercizio  delle
   condutture; 
 
  b) infiggere supporti o ancoraggi per conduttori aerei  all'esterno
dei muri o  facciate  delle  case  rivolte  verso  le  vie  e  piazze
pubbliche, a condizione che vi si acceda dall'esterno e che i  lavori
siano eseguiti con tutte le precauzioni necessarie sia per  garantire
in sicurezza e l'incolumita', sia per  arrecare  il  minimo  disturbo
agli abitanti. 
 
  Da tale servitu' sono esenti le case, salvo per le  facciate  verso
le vie e piazze pubbliche, i cortili, i giardini, i frutteti e le aie
alle case attinenti; 
 
  c) tagliare i rami di alberi, che  trovandosi  in  prossimita'  dei
conduttori  aerei,  possano,  con  movimento,  con   la   caduta   od
altrimenti, causare  corti  circuiti  od  arrecare  inconvenienti  al
servizio o danni alle condutture ed agli impianti; 
 
d) fare accedere lungo il tracciato  delle  condutture  il  personale
   addetto alla sorveglianza e manutenzione degli impianti e compiere
   i lavori necessari. 
 
  L'impianto e l'esercizio di condutture  elettriche  debbono  essere
eseguiti in modo da rispettare le esigenze e l'estetica delle  vie  e
piazze pubbliche e da riuscire il meno pregiudizievole  possibile  al
fondo servente, avuto anche riguardo all'esistenza di altri utenti di
analoga servitu' sul medesimo  fondo,  nonche'  alle  condizioni  dei
fondi vicini ed all'importanza dell'impianto stesso. 
 
  Debbono inoltre essere rispettate le speciali prescrizioni che sono
e saranno stabilite per il  regolare  esercizio  delle  comunicazioni
telegrafiche e telefoniche.