(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 122)
                              Art. 122. 
 
  L'imposizione della servitu' di elettrodotto non  determina  alcuna
perdita di proprieta' o di possesso del fondo servente. 
 
  Le imposte prediali e gli altri pesi inerenti al fondo rimangono in
tutto a carico del proprietario di esso. 
 
  Il proprietario non  puo'  in  alcun  modo  diminuire  l'uso  della
servitu' o renderlo piu' incomodo. Del pari l'utente  non  puo'  fare
cosa alcuna che aggravi la servitu'. 
 
  Tuttavia, salvo le  diverse  pattuizioni  che  si  siano  stipulate
all'atto  della  costituzione  della  servitu',  il  proprietario  ha
facolta' di eseguire sul suo fondo qualunque innovazione, costruzione
o impianto, ancorche' essi obblighino l'esercente dell'elettrodotto a
rimuovere o collocare diversamente le condutture e gli appoggi, senza
che per cio' sia tenuto ad  alcun  indennizzo  o  rimborso  a  favore
dell'esercente medesimo. 
 
  In tali casi, il proprietario deve offrire all'esercente, in quanto
sia possibile, altro luogo adatto all'esercizio della servitu'. 
 
  Il cambiamento di luogo per l'esercizio della servitu' puo'  essere
parimenti richiesto dall'utente, se questo provi che esso riesce  per
lui di notevole vantaggio e non di danno al fondo.