(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 123)
                              Art. 123. 
 
  Al proprietario del fondo servente  e'  dovuta  una  indennita'  la
quale deve essere determinata  tenendo  conto  della  diminuzione  di
valore che per la servitu' subiscono il  suolo  e  il  fabbricato  in
tutto od in parte. Tale indennita' e'  corrisposta  prima  che  siano
intrapresi i lavori d'imposizione della servitu'. L'aggravio  causato
dalla servitu' va considerato nelle condizioni  di  massimo  sviluppo
previsto per l'impianto. 
 
  Il valore dell'immobile gravato dalla servitu' e'  computato  nello
stato  in  cui  esso  trovasi  all'atto  dell'occupazione   e   senza
detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiu'  del
quinto. 
 
  In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i  conduttori,  viene
corrisposto un quarto del valore della parte strettamente  necessaria
al transito per il servizio delle condutture, e per le aree  occupate
dai bastimenti dei sostegni delle condutture  aeree  o  da  cabine  o
costruzioni  di  qualsiasi  genere,  aumentate,   ove   occorra,   da
un'adeguata zona di  rispetto,  deve  essere  corrisposto  il  valore
totale. 
 
  Cessando  l'uso  pel  quale  fu  imposta  la  servitu',  tali  aree
ritorneranno   gratuitamente   nella   piena    disponibilita'    del
proprietario. 
 
  Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i  danni  prodotti
durante  la  costruzione  della  linea,  anche  per   le   necessarie
occupazioni temporanee. 
 
  Del pari debbono essere risarciti i  danni  prodotti  col  servizio
della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti  dal  normale  e
regolare esercizio della conduttura stessa. 
 
  Nell'atto col quale si  fissa  l'indennita'  prevista  al  presente
articolo debbono essere determinati  l'area  delle  zone  soggette  a
servitu' d'elettrodotto e il numero degli appoggi o dei conduttori.