Art. 123. Al proprietario del fondo servente e' dovuta una indennita' la quale deve essere determinata tenendo conto della diminuzione di valore che per la servitu' subiscono il suolo e il fabbricato in tutto od in parte. Tale indennita' e' corrisposta prima che siano intrapresi i lavori d'imposizione della servitu'. L'aggravio causato dalla servitu' va considerato nelle condizioni di massimo sviluppo previsto per l'impianto. Il valore dell'immobile gravato dalla servitu' e' computato nello stato in cui esso trovasi all'atto dell'occupazione e senza detrazione per qualsiasi carico che lo colpisca e col soprappiu' del quinto. In ogni caso, per l'area su cui si proiettano i conduttori, viene corrisposto un quarto del valore della parte strettamente necessaria al transito per il servizio delle condutture, e per le aree occupate dai bastimenti dei sostegni delle condutture aeree o da cabine o costruzioni di qualsiasi genere, aumentate, ove occorra, da un'adeguata zona di rispetto, deve essere corrisposto il valore totale. Cessando l'uso pel quale fu imposta la servitu', tali aree ritorneranno gratuitamente nella piena disponibilita' del proprietario. Al proprietario debbono inoltre essere risarciti i danni prodotti durante la costruzione della linea, anche per le necessarie occupazioni temporanee. Del pari debbono essere risarciti i danni prodotti col servizio della conduttura elettrica, esclusi quelli derivanti dal normale e regolare esercizio della conduttura stessa. Nell'atto col quale si fissa l'indennita' prevista al presente articolo debbono essere determinati l'area delle zone soggette a servitu' d'elettrodotto e il numero degli appoggi o dei conduttori.