(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 124)
                              Art. 124. 
 
  Ove l'imposizione della servitu' sia fatta per un tempo  minore  di
nove anni, l'indennita' ragguagliata alla diminuzione del valore  del
suolo e' ridotta alla meta', ma scaduto il  termine,  il  fondo  deve
essere  ridotto  in  pristino  a  cura  e  spese  dell'utente   delle
condutture. 
 
  Chi ha ottenuto il diritto di servitu' temporanea puo', prima della
scadenza del termine, renderlo perpetuo pagando l'altra meta' con gli
interessi legali dal giorno in cui il passaggio fu praticato. 
 
  Scaduto il primo termine, non gli sara' piu' tenuto conto  di  cio'
che ha pagato per la concessione temporanea.