Art. 125. Per gli oneri costituiti sui beni indicati nell'art. 120 ed in genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che siano d'uso pubblico o destinati ad un pubblico servizio, la corresponsione dell'indennita' e' sostituita dal pagamento di un canone annuo. Anche per i beni patrimoniali di diritto comune e' in facolta' delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni di chiedere il canone annuo anziche' l'indennita'. La misura dell'indennita' e dei canoni dovuti alle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e' determinata con decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore dei lavori pubblici. Il pagamento delle indennita' e dei canoni non pregiudica il diritto alla rivalsa dei danni prodotti dalla costruzione degli impianti.