(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 125)
                              Art. 125. 
 
  Per gli oneri costituiti sui beni  indicati  nell'art.  120  ed  in
genere su tutti i beni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, che
siano  d'uso  pubblico  o  destinati  ad  un  pubblico  servizio,  la
corresponsione dell'indennita' e'  sostituita  dal  pagamento  di  un
canone annuo. 
 
  Anche per i beni patrimoniali di  diritto  comune  e'  in  facolta'
delle Amministrazioni dello Stato, delle Provincie e  dei  Comuni  di
chiedere il canone annuo anziche' l'indennita'. 
 
  La misura dell'indennita' e dei canoni dovuti alle  Amministrazioni
dello Stato, delle Provincie e dei Comuni e' determinata con  decreto
Reale da emanarsi su  proposta  del  Ministro  dei  lavori  pubblici,
sentiti le amministrazioni interessate ed il Consiglio Superiore  dei
lavori pubblici. 
 
  Il pagamento delle  indennita'  e  dei  canoni  non  pregiudica  il
diritto alla rivalsa  dei  danni  prodotti  dalla  costruzione  degli
impianti.