(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 126)
                              Art. 126. 
 
  Su richiesta delle autorita' interessate  il  Ministro  dei  lavori
pubblici  puo',  per  ragioni  di  pubblico  interesse,  ordinare  lo
spostamento delle condutture elettriche e  l'utente,  ove  non  siano
intervenute  speciali  pattuizioni,  ha  diritto   ad   una   congrua
indennita' se lo spostamento non puo'  essere  eseguito  senza  spese
eccessive. 
 
  In caso di contestazione l'apprezzamento di tale possibilita' e'  d
demandato al Ministro dei lavori pubblici, che provvede con  decreto,
sentito il Consiglio Superiore. 
 
  La misura dell'indennita', quando sia dovuta,  e'  determinata  col
decreto stesso, salvo ricorso all'autorita' giudiziaria.