(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 127)
                              Art. 127. 
 
  Quando sul percorso di  una  conduttura  elettrica  esistano  altre
condutture elettriche o linee  telefoniche  o  telegrafiche,  debbono
essere accettate, per la tutela del regolare  esercizio  di  ciascuna
conduttura o linea, le prescrizioni della  parte  che  ha  titolo  di
preminenza per motivi di pubblico  servizio,  oppure,  a  parita'  di
titoli, per ragioni di preesistenza. 
 
  Se tali prescrizioni esigano  lo  spostamento  o  la  modificazione
delle linee e condutture, il Ministro dei lavori pubblici; in caso di
contestazione, da' le opportune disposizioni. 
 
  Le spese all'uopo occorrenti sono a carico della  parte  che  rende
necessario  lo  spostamento  o  la  modificazione,  salvo  quanto  e'
disposto nell'art. 122.