(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 128)
                              Art. 128. 
 
  L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di
ostacolo  alla  prescrizione  della   servitu'.   Per   impedire   la
prescrizione occorrono l'esistenza e la  conservazione  dell'impianto
in istato di esercizio.