(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 128)
Art. 128.
L'esistenza di vestigia di opere delle condutture elettriche non di
ostacolo alla prescrizione della servitu'. Per impedire la
prescrizione occorrono l'esistenza e la conservazione dell'impianto
in istato di esercizio.