Art. 129. Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127, non si applicano agli impianti di linee elettriche costruiti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in servizio delle linee ferroviarie da essa esercitate. La costruzione di tali impianti e' approvata in linea tecnica e finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119. Alle espropriazioni ed agli asservimenti occorrenti per la esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359, dell'art. 77 della legge 7 luglio 1907, n. 429, nonche' quelle del Regio decreto 24 settembre 1923, n. 2119.