(Testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici-art. 129)
                              Art. 129. 
 
  Le disposizioni dei Capi I e II del presente titolo,  ad  eccezione
di quelle contenute negli articoli 109, 114, 120, 125 e 127,  non  si
applicano   agli   impianti    di    linee    elettriche    costruiti
dall'Amministrazione delle ferrovie dello  Stato  in  servizio  delle
linee ferroviarie da essa esercitate. 
 
  La costruzione di tali impianti e' approvata  in  linea  tecnica  e
finanziaria dai competenti organi dell'Amministrazione ferroviaria ed
agli effetti della dichiarazione di pubblica utilita' o di urgenza ed
indifferibilita' dal Ministro delle comunicazioni ai sensi  dell'art.
1 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2119. 
 
  Alle  espropriazioni  ed  agli  asservimenti  occorrenti   per   la
esecuzione degli impianti medesimi sono applicabili  le  disposizioni
della legge 25 giugno 1865, n.  2359,  dell'art.  77  della  legge  7
luglio 1907, n. 429, nonche' quelle del Regio  decreto  24  settembre
1923, n. 2119.