(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 40)
                              Art. 40. 
                       (Nomina del comitato). 
 
  Il comitato dei creditori deve essere costituito entro dieci giorni
dal decreto previsto dall'art. 97;  puo'  essere  costituito  in  via
provvisoria anche prima di detto termine, se il  giudice  lo  ritiene
opportuno. 
  Il comitato e' nominato con provvedimento del giudice  delegato  ed
e' composto di tre o cinque membri scelti  fra  i  creditori,  fra  i
quali lo stesso giudice nomina il presidente del comitato. 
  Il giudice delegato puo' sostituire i membri del comitato.