(Disciplina del fallimento e delle procedure concorsuali-art. 41)
                              Art. 41. 
                      (Funzioni del comitato). 
 
  Il comitato puo' essere richiesto del suo  parere,  oltre  che  nei
casi previsti dalla legge, quando il tribunale o il giudice  delegato
lo ritiene opportuno. 
  Il presidente convoca il comitato ogni qualvolta ne  sia  richiesto
il parere o quando lo crede opportuno. 
  Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza di voti  dei
suoi membri. 
  Il comitato ed ogni membro possono sempre ispezionare le  scritture
contabili e i documenti del fallimento, ed hanno diritto di  chiedere
notizie e chiarimenti al curatore e al fallito. 
  I membri del comitato hanno diritto solo al rimborso delle spese.