(Codice della navigazione-art. 62)
                              Art. 62. 
                  (Movimento delle navi nel porto). 
 
  Il comandante del porto regola e vigila,  secondo  le  disposizioni
del regolamento, l'entrata e l'uscita, il movimento, gli ancoraggi  e
gli  ormeggi  delle  navi,  l'ammaramento,  lo  stazionamento  e   il
movimento degli idrovolanti nelle acque del porto.