(Codice della navigazione-art. 63)
                              Art. 63. 
                    (Manovre disposte d'ufficio). 
 
  Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio  e
ogni altra manovra delle navi nel porto. 
 
  L'autorita'  medesima  puo'  disporre,  in  caso   di   necessita',
l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a  spese  delle  navi
stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.