Art. 63.
(Manovre disposte d'ufficio).
Il comandante del porto puo' ordinare l'ormeggio, il disormeggio e
ogni altra manovra delle navi nel porto.
L'autorita' medesima puo' disporre, in caso di necessita',
l'esecuzione di ufficio delle manovre ordinate, a spese delle navi
stesse; e, in caso di estrema urgenza, il taglio degli ormeggi.