Art. 64.
(Deposito di cose su aree portuali).
Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di merci e di
materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo,
il comandante del porto puo' ordinare la immediata rimozione delle
merci e dei materiali.
Qualora gravi esigenze lo richiedano, la rimozione puo' essere
ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente.
In caso di mancata esecuzione dell'ordine, l'autorita' predetta
puo' disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.