(Codice della navigazione-art. 64)
                              Art. 64. 
                (Deposito di cose su aree portuali). 
 
  Decorso il termine fissato per la sosta temporanea di  merci  e  di
materiali di cui all'articolo 50, ovvero in caso di deposito abusivo,
il comandante del porto puo' ordinare la  immediata  rimozione  delle
merci e dei materiali. 
 
  Qualora gravi esigenze lo  richiedano,  la  rimozione  puo'  essere
ordinata anche fuori dei casi previsti dal comma precedente. 
 
  In caso di mancata  esecuzione  dell'ordine,  l'autorita'  predetta
puo' disporre la rimozione d'ufficio a spese dell'interessato.